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UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI
Normativa di riferimento
Legge 16 luglio 1962 n. 1085
Legge 26 luglio 1975 n. 354
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448
Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272
Circolare n. 72676 del 16 maggio 1996 "Organizzazione e gestione tecnica degli USSM"
Circolare n. 5351 del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli USSM"
Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale.
Attuano gli interventi previsti ai sensi dell'art. 11 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza sessuale" e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata con legge n. 64 del 15 gennaio 1994.
Questi uffici raccolgono e forniscono elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell'Autorità giudiziaria minorile.
Gli USSM svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria a favore dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali.
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