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Testo pubblicato a cura della
redazione internet del CED
della Corte Suprema di Cassazione
INDICE del D.Lgs. n.
272/1989:
Art.
1 - Disposizione generale
Art.
2 - Assegnazione degli affari
Art.
3 - Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici
giudiziari minorili
Art.
4 - Sezioni di corte di appello per i minorenni
Art.
5 - Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli
uffici giudiziari minorili
Art.
6 - Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i
minorenni
Art.
7 - Centri per la giustizia minorile
Art.
8 - Servizi dei centri per la giustizia minorile
Art.
9 - Centri di prima accoglienza
Art.
10 - Organizzazione delle comunità
Art.
11 - Organizzazione degli istituti di semilibertà e
semidetenzione
Art.
12 - Servizi diurni
Art.
13 - Coordinamento dei servizi
Art.
14 - Programmi di formazione per operatori minorili
Art.
15 - Difensore di ufficio Art. 16 - (Abrogato)
Art.
17 - Comunicazione ai servizi
Art.
18 - Casellario giudiziale per i minorenni
Art.
19 - Regime transitorio delle iscrizioni
Art.
20 - Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo,
nell'accompagnamento e nella traduzione
Art.
20-bis - Verbale di consegna
Art. 21 -
(Abrogato)
Art. 22 - (Abrogato)
Art.
23 - Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità
Art.
24 - Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà
personale
Art.
25 - Giudice del riesame e dell'appello
Art.
26 - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Art.
27 - Sospensione del processo e messa alla prova
Art.
28 - Spese per interventi
Art.
29 - Spese processuali
Art.
30 - Disposizioni transitorie
Art.
31 - Oneri finanziari relativi all'articolo 28
Art.
32 - Oneri finanziari relativi all'articolo 29
DECRETO LEGISLATIVO 28
luglio 1989 n. 272 (indice)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del
5 agosto1989 - S.O. n.57) NORME DI ATTUAZIONE, DI
COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 448, RECANTE DISPOSIZIONI SUL
PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI.
Il
presidente della repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante
delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione
delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati
minorenni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 gennaio 1989;
Visto il parere espresso in data 21
marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 maggio 1989;
Visto il parere espresso in data 23
giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8,
comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;
Visti i
pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio
superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio
1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e
giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
- E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni.
- Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore
contestualmente al codice di procedura penale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
- Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto
non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale.
Art.
2Assegnazione degli affari
- Fermo quanto previsto dall'articolo 7- ter del regio decreto
30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449, nei
tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta
in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle
diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.
Art.
3Applicazione e supplenza dei magistrati addetti
agli uffici giudiziari minorili
- I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non
possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro
ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a
imprescindibili esigenze di servizio.
Art. 4Sezioni
di corte di appello per i minorenni
- Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono
destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i
componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso
uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o
che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed
esperienza.
- I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione
indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari in
materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni
sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le
tematiche familiari e minorili.
Art.
5Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti
agli uffici giudiziari minorili
- Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio
superiore della magistratura per la realizzazione di appositi
corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e
onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie
attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia
e dell'età evolutiva.
Art.
6Personale addetto alle sezioni di polizia
giudiziaria per i minorenni
- Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate
nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per
le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del
Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il
riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
- Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di
polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di
studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di
eventuali esperienze specifiche del candidato.
- Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero
di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione
e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia
giudiziaria per i minorenni.
Art. 7Centri
per la giustizia minorile
- I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal
ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di
centri per la giustizia minorile, con competenza regionale.
Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso
altre città capoluogo di provincia.
- Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere
accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito
territoriale di più regioni.
- Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi
indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di
competenza.
- Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni
previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione
per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di
coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli
enti locali.
- Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli
istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano
svolto significative attività nel settore minorile e che siano
comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.
- Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può
essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area
pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della
collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.
Art. 8Servizi
dei centri per la giustizia minorile
- I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile
sono:
- gli uffici di servizio sociale per minorenni;
- gli istituti penali per minorenni;
- i centri di prima accoglienza;
- le comunità;
- gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure
cautelari, sostitutive e alternative.
- I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione
dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di
esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.
Art. 9Centri
di prima accoglienza
- I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di
convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in
locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che
vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma quarto del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n.
448.
- I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza
dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo
carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici
giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati
all'interno di istituti penitenziari.
Art.
10Organizzazione delle comunità
- Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile
stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private,
associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e
che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per
territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in
gestione mista con enti locali.
- L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere
ai seguenti criteri:
- organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la
presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e
capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire,
anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un
clima educativamente significativi;
- utilizzazione di operatori professionali delle diverse
discipline;
- collaborazione di tutte le istituzioni interessate e
utilizzazione delle risorse del territorio.
- Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture
pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione
interdisciplinare.
Art.
11Organizzazione degli istituti di semilibertà e
semidetenzione
- Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati
e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la
comunità esterna.
- Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo
libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli
enti locali, le risorse del territorio.
- I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti
locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di
tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure
cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi
polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di
minorenni non sottoposti a procedimenti penali.
- I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con
tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di
operatori professionali delle diverse discipline.
- Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti
penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.
- D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita
presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per
il coordinamento delle attività dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza
degli enti locali.
- Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una
commissione centrale per il coordinamento delle attività dei
servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e
il funzionamento della commissione sono determinati con decreto
del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.
Art.
14Programmi di formazione per operatori
minorili
- Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano
annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di
aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione
della giustizia e degli enti locali.
- Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna
almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo
idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo
comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne
cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del
distretto.
- Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di
specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la
professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o
abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per
avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto
minorile e le problematiche dell'età evolutiva.
- Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per
i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma
dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il
presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la
trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del
distretto.
- Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per
i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i
minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni,
organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e
procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e
le problematiche dell'età evolutiva.
Art. 16
(Abrogato)
- Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 commi 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
l'autorità giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi
interessati mediante apposita comunicazione.
Art.
18Casellario giudiziale per i minorenni
- Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto
dagli uffici presso i tribunali per i minorenni a norma degli
articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988 n. 448.
- Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni
è svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia.
Art. 19Regime
transitorio delle iscrizioni
- Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del
casellario giudiziale indicati nell'articolo 18, agli adempimenti
previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 provvedono gli uffici del
casellario giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di
procedura penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse
agli uffici del casellario giudiziale per i minorenni le
iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi da minorenni,
escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena
detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la persona
alla quale si riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di
età.
Art.
20Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo,
nell'accompagnamento e nella traduzione
- Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento
e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per
proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni
specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile,
i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. E' vietato
l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano
gravi esigenze di sicurezza.
- - bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia
giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un
accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si
trovano maggiorenni arrestati o fermati.
- 1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria
competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei
confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare
condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi
dei centri per la giustizia minorile.
- Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18-bis comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n.
448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle
generalità dell'esercente la potestà dei genitori, dell'eventuale
affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il
minore è consegnato. Nel verbale è fatta menzione
dell'avvertimento previsto dall'articolo 18-bis comma 3.
Art. 21
(Abrogato)
Art. 22
(Abrogato)
Art.
23Esecuzione delle misure cautelari in caso di
infermità
- Se il minorenne si trova in stato di infermità, le misure
cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 possono
essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.
Art.
24Esecuzione di provvedimenti limitativi della
libertà personale 1. Le misure cautelari, le misure
alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure
di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste
per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso
dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il
ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale
dei servizi minorili. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del
diciottesimo anno di età.
Art.
25Giudice del riesame e dell'appello
- Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma
degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il
tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del
giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.
Art.
26Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto
- Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le
condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, il pubblico ministero
richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto al giudice indicato nell'articolo 50- bis comma 1 del regio
decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.
Art.
27Sospensione del processo e messa alla
prova
- Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base
di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i
servizi socio-assistenziali degli enti locali.
- Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:
- le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo
familiare e del suo ambiente di vita;
- gli impegni specifici che il minorenne assume;
- le modalità di partecipazione al progetto degli operatori
della giustizia e dell'ente locale;
- le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare
le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del
minorenne con la persona offesa.
- I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività
svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano
necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso
ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del
provvedimento di sospensione.
- Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del
processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il
potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire,
senza formalità di procedura, gli operatori e il
minorenne.
- Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne
e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio
che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico
ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza
prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.
- Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, le spese per
il collocamento del minorenne in luogo diverso dall'abitazione
familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e
sostegno, sono a carico dello Stato.
- La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli
anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta
l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il
suo mantenimento in carcere.
- I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non
si fa luogo alla loro riscossione.
- Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448,
la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere
pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.
- Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 si applicano
ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello
stesso.
Art. 31Oneri
finanziari relativi all'articolo 28
- L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è
valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989, in
lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1990 e in lire
12.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.
- All'onere indicato nel comma 1 si provvede:
- quanto a lire 483.000.000 per l'anno 1989 e a lire
2.900.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante
corrispondente utilizzazione delle proiezioni di spesa dello
stanziamento sul capitolo 2090 dello stato di previsione del
ministero di grazia e giustizia;
- quanto a lire 1.517.000.000 per l'anno 1989 e a lire
9.100.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989/1991, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente
"Revisione della normativa concernente i custodi dei beni
sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia
minorile e ristrutturazione dei relativi servizi". Il ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di
bilancio.
Art. 32Oneri
finanziari relativi all'articolo 29
- L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 29 è
valutato in lire 30.330.000 per l'anno finanziario 1989, in lire
181.980.000 per l'anno finanziario 1990, in lire 181.980.000 per
l'anno finanziario 1991 e successivi.
- All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire
30.330.000 per l'anno 1989 e a lire 181.980.000 per ciascuno degli
anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/1991,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento di parte corrente "Revisione della normativa
concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia.
Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi
servizi".
- Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
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