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COSA FARE NEL CASO DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEL PROPRIO FIGLIO

Se sospettiamo che possa verificarsi una sottrazione internazionale

Quando vi siano dubbi riguardo alla possibilità che i propri figli possano essere vittime di una sottrazione internazionale illecita sarà opportuno attivarsi al fine di anticiparla quindi:

  • non concedere l'autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio sul passaporto dell'altro genitore.
  • Se il bambino deve recarsi all'estero far sottoscrivere all'altro genitore un impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata
  • Se invece vi è in corso un'azione per la separazione giudiziale e si ha motivo di ritenere che il figlio verrà affidato all'altro genitore, chiedere che venga previsto chiaramente nel provvedimento il divieto all'espatrio del minore senza un esplicito e formare consenso del genitore non affidatario.
  • Se non vi è costanza di matrimonio e non è stato instaurato nessun procedimento per l'affidamento del minore, chiedere l'emissione di un apposito provvedimento che preveda il divieto all'espatrio del minore senza un consenso esplicito e formale dell'altro genitore.

Se la sottrazione è già stata attuata

  • Contattare immediatamente l'Autorità Centrale per l'avvio della specifica procedura, fornendo indirizzi presso cui potrebbe recarsi il sottrattore o nominativi di persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte o interessate alla sottrazione richiedendo l'apposita modulistica.
  • Evitare troppitentativi autonomi di componimento della vicenda qualora vi siano già stati insuccessi o rinvii di date precedentemente concordate per la restituzione stessa. I mesi così persi potrebbero giocare a favore del sottrattore.
  • La denuncia penale non sempre produce effetti positivi in merito ad una eventuale, successiva disponibilità di restituzione del minore. Anzi spesso il fatto di sapere che è stata sporta una denuncia penale a proprio carico fa desistere il sottrattore dalla disponibilità a restituire il minore temendo l'arresto.

Se le Convenzioni non sono in vigore?

Se lo Stato in questione, invece, non ha aderito ad alcuna Convenzione, la competenza appartiene al Ministero degli Affari Esteri – D.G.I.E.P.M. – UFFICIO IV – Piazzale della Farnesina, 1 – 06/36913900.

Si potrà prendere contatto con l'Ufficio del Ministero degli Affari Esteri, il quale, tramite i propri rappresentanti diplomatici e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani nei casi di sottrazione internazionale di minori.

Tali interventi – tenuto conto di quanto previsto dalle norme internazionali e nazionali – consistono generalmente in: convocazione del genitore che ha sottratto il minore per un tentativo di composizione amichevole; visita consolare al minore per verificarne le condizioni di vita e di salute (qualora si incontrasse l'opposizione del genitore convivente, si può in alternativa richiedere tali visite ai Servizi Sociali locali); assistenza legale (segnalazione di nominativi di legali locali per avviare, ove lo si ritenga opportuno, un procedimento giudiziario in loco o per prendere contatti con le autorità locali e con l'avvocato italiano scelto dall'interessato).

Il Console può esercitare i poteri di giudice tutelare, tenendo presente che essi producono effetti validi soltanto per l'ordinamento giuridico italiano e si riferiscono ai minori interessati soltanto in quanto cittadini italiani. Il Console non può prendere iniziative in contrasto con la legge locale, in quanto la sua azione è sempre soggetta alle limitazioni poste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

 
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