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MINORI CONTESI: QUALI PROBLEMI E QUALI STRUMENTI PER RISOLVERLI

La concezione che prevede per il minore il diritto di avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori (anche dopo la separazione e il divorzio dei genitori) è oggi considerato un diritto irrinunciabile e perciò da difendere in ogni modo.

L'Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 (Leggi il documento in formato Acrobat (PDF) Leggi il documento in formato Acrobat (PDF) Leggi il documento in formato Acrobat (PDF)) ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 (Leggi il documento in formato Acrobat (PDF)), la Convenzione Europea del Lussemburgo del 20 maggio 1980 ( Leggi il documento in formato Acrobat (PDF)) e la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (Leggi il documento in formato Acrobat (PDF)).

La Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 è quella alla quale si fa maggiore ricorso e quindi è la più applicata all'interno degli Stati aderenti (dal 1995 al 2005 sono stati trattati 1.149 casi).

Tale Convenzione ha come obbiettivi sia la restituzione immediata del minore sottratto illecitamente sia il riconoscimento o il ripristino del diritto di visita al genitore non affidatario (La Convenzione non entra nel merito nelle vicende inerenti alla tutela e all'affidamento del minore).

La sottrazione internazionale si verifica quando:

  1. Colui che ha la potestà sul minore lo conduce con se all'estero sottraendolo dal luogo abituale senza alcuna autorizzazione.

  2. Il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza abituale da parte di chi ha l'obbligo giuridico di farlo.

La Convenzione de L'Aja è applicabile soltanto se:

  1. Il diritto di affidamento (o di visita) violato sia fondato sulla legge o su una decisione giurisdizionale o amministrativa dello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione.

  2. Tale diritto sia stato effettivamente esercitato dal genitore che ha subito la sottrazione prima della sottrazione stessa e che non sia stato prestato consenso anche successivo all'espatrio del minore.

  3. Il minore non abbia ancora raggiunto il sedicesimo anno di età.

  4. Non sia trascorso più di un anno dal momento della sottrazione.

  5. Che dalla restituzione non derivi alcun danno morale e materiale per il minore o che il minore non si opponga al rientro.

La controversia familiare in merito alla custodia e all'affidamento del figlio minorenne è divenuta anche materia di un Regolamento dell'Unione Europea (2201/2003) concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

 
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