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Di seguito indichiamo, in modo schematico, come in Italia viene applicata la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 secondo quanto previsto dalla legge di ratifica del 15 gennaio 1994 n. 64 ( ).
Una volta pervenuta la richiesta l'Autorità Centrale italiana ne esamina i contenuti valutandone l'aderenza ed eventualmente richiede integrazioni.
Sezioni specializzate della Polizia di Stato (espressamente dedicate a problematiche minorili) provvedono a localizzare il minore in Italia, contattano il sottrattore sondando la disponibilità a riportare, da dove l'avevano sottratto.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio riceve la richiesta ai sensi della Convenzione e a sua volta la trasmette al Tribunale per la fissazione dell'udienza di trattazione
Il Procuratore della Repubblica nell'interesse della legge, presenta la richiesta. Il richiedente ha facoltà di essere sentito e può, a sua discrezione, nominare un legale che lo rappresenti. Vi è l'obbligo di ascoltare il sottrattore.
Organo competente all'esecuzione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni è la Procura presso lo stesso Tribunale.
Le parti hanno facoltà di proporre ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione avverso il provvedimento ai sensi della Convenzione.
Per ulteriori approfondimenti potrete contattare l'Ufficio delle Autorità Centrali alla seguente e-mail comunicando possibilmente in italiano o nelle lingue previste dalla Convenzione (inglese e francese).
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